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Disturbi specifici dell’ apprendimento (DSA)

DISTURBI SPECIFICI DELL’ APPRENDIMENTO (DSA)

Disturbi specifici dell' apprendimento (DSA)

Aspetti principali della legge 170/2010 

La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati “DSA”.

Aspetti principali

Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

“La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.”

Art.2 Finalità della Legge

  1. garantire il diritto all’istruzione;
  2. Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
  3. Ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
  4. Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
  5. Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle Art.2 Finalità della Legge problematiche legate ai DSA;
  6. Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
  7. Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso d’istruzione e di formazione;
  8. Assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Art.3 Diagnosi: disturbi specifici dell’apprendimento 

  1. La diagnosi deve essere redatta su carta intestata del Servizio Sanitario Nazionale o dello specialista che la rilascia (ad oggi non ci sono strutture private accreditate per il rilascio, quindi può solo l’ASL.)
  2. Deve essere firmata e accompagnata dal timbro dello specialista o del servizio.
  3. I logopedisti non possono firmare diagnosi ma soltanto relazioni di accompagnamento.
  4. La diagnosi deve essere datata e prevedere una scadenza, altrimenti permane valida per tutto il percorso scolastico dell’alunno.
  5. Deve recare il nome, il cognome e la data di nascita dell’alunno cui viene rilasciata.
  6. Deve indicare chiaramente che si tratta di un disturbo specifico di apprendimento precisando anche di quale tipo (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, misto). I termini possono essere integrati o sostituiti dai relativi codici ICD 10.
  7. Deve esplicitamente richiedere l’assegnazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle norme vigenti.
  8. Nel caso si richieda la dispensa dalla lingua straniera in forma scritta, ciò deve essere esplicitamente indicato e ne deve essere data motivazione sulla base degli esiti della valutazione clinica effettuata

Art.4 Formazione nella scuola

“Per gli anni 2010 e 2011, nell’ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, è assicurata un’adeguata preparazione riguardo alle problematiche riguardanti i DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.”

Art.5 Misure educative e didattiche di supporto

“Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli d’istruzione e formazione e negli studi universitari.”

Diventa importante, in caso di difficoltà chiedere una consulenza a un professionista del settore.


Per richiedere una consulenza o prenotare un corso di formazione, contattare il responsabile - Dott. Giorgio Spennato 347-7886372 o scrivere a infopsicoform@gmail.com